20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 24 agosto 2021 — IG / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov

(Causa C-524/21)

(2021/C 513/26)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti nel procedimento principale

Ricorrente-appellante: IG

Resistente-appellata: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 (1), sotto il profilo della nozione autonoma di «stato di insolvenza», ostino a una normativa nazionale di trasposizione della direttiva — l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali), in combinato disposto con l’articolo 7 delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 (norme metodologiche di applicazione della legge n. 200/2006) — nell’interpretazione fornita dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Alta Corte di cassazione e di giustizia — Sezione competente per la soluzione di questioni di diritto) mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si riferisce esclusivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 3, [secondo comma], e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 ostino all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali — nell’interpretazione fornita dall’Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo massimo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si colloca nell’intervallo di riferimento compreso tra i 3 mesi immediatamente precedenti all’apertura della procedura di insolvenza e i 3 mesi immediatamente successivi all’apertura della procedura di insolvenza.

3)

Se sia conforme al fine sociale della direttiva 2008/94 e alle disposizioni dell’articolo 12, lettera a), della direttiva una prassi amministrativa nazionale con cui, sulla base di una decisione della Curtea de Conturi (Corte dei conti) e in assenza di una normativa nazionale specifica che obblighi il lavoratore alla restituzione, si procede al recupero, presso il lavoratore, degli importi asseritamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione.

4)

Se, nell’interpretare la nozione di «abuso» di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, costituisca una giustificazione oggettiva sufficiente l’atto di procedere al recupero presso il lavoratore, con lo scopo dichiarato di rispettare il termine generale di prescrizione, dei diritti salariali versati dal Fondo per mezzo del liquidatore giudiziale.

5)

Se siano compatibili con le disposizioni e con lo scopo della direttiva un’interpretazione e una prassi nazionale amministrativa con cui i crediti salariali dei quali si chiede la restituzione ai lavoratori sono equiparati a un credito d’imposta produttivo di interessi e di penalità di mora.


(1)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).