22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 agosto 2021 — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-482/21)

(2021/C 471/28)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività — tenuto conto, in particolare, del fatto che uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello effettivamente percepito dal fornitore di una cessione o di una prestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi — e l’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA (1) — in particolare per quanto riguarda l’obbligo di trattare tale attività come un’unica operazione esente, con riferimento ai principi enunciati ai paragrafi 35, 37 e 53 delle conclusioni dell’avvocato generale nella causa Swiss Re, C-242/08 –, nonché l’obbligo di garantire la libera circolazione dei capitali e dei servizi nel mercato interno, ostino a una prassi di uno Stato membro secondo la quale la riduzione della base imponibile da applicare in caso di non pagamento definitivo, prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, non è applicabile nel caso di un assicuratore che, nell’ambito della sua attività commerciale di assicurazione del credito, abbia versato all’assicurato un indennizzo per la base imponibile e anche per l’IVA corrispondente al momento dell’avveramento del rischio (il non pagamento da parte del cliente dell’assicurato), il che implica che, in virtù del contratto di assicurazione, il credito è stato ceduto all’assicuratore, insieme a tutti i diritti di esecuzione connessi a tale credito, nelle seguenti circostanze:

(i)

nel momento in cui i crediti di cui trattasi sono divenuti inesigibili, la normativa nazionale non consentiva alcuna riduzione della base imponibile per un credito inesigibile;

(ii)

una volta accertata l’incompatibilità di tale divieto con il diritto comunitario, il diritto positivo nazionale ha categoricamente escluso in modo costante il rimborso al cedente originario (l’assicurato) dell’IVA relativa a un credito inesigibile per avere questi ottenuto dall’assicuratore il rimborso dell’importo di tale IVA e

(iii)

l’assicuratore può dimostrare che il suo credito nei confronti del debitore è divenuto definitivamente inesigibile.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).