8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/5


Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-432/21)

(2021/C 452/05)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, G. Gattinara, D. Milanowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, lettere a), b) e d), e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2), in quanto ha introdotto nel sistema nazionale disposizioni in base alle quali la gestione delle foreste basata sulle buone pratiche non viola alcuna disposizione riguardante la conservazione della natura ai sensi della direttiva «uccelli» e della direttiva «habitat»;

nonché

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, con l'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 21 maggio 1992, con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e con l'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 2005, sull'accesso alle informazioni in materia ambientale [Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale], in quanto ha escluso la possibilità per le organizzazioni che operano a favore della tutela dell'ambiente di impugnare in sede giurisdizionale i piani di gestione forestale;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la Polonia abbia violato gli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva «habitat»), della direttiva 2009/147/CE del Consiglio (direttiva «uccelli») e della Convenzione di Aarhus.

Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che l'introduzione nel 2016, nella legge sulle foreste del 1991, dell'articolo 14b, paragrafo 3, ai sensi del quale la gestione delle foreste basata sulle buone pratiche non viola alcuna disposizione riguardante la conservazione della natura, costituisce una trasposizione non corretta delle direttive, in quanto ignora l'obbligo in esse previsto di istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali nonché l'obbligo di conservazione degli uccelli selvatici. Sostanzialmente, tale nuova formulazione dell'articolo 14b, paragrafo 3, della legge sulle foreste introduce un'ampia deroga alle disposizioni delle direttive e crea solo una finzione giuridica per quanto riguarda il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione delle specie previsti dagli articoli 12 e 13 della direttiva «habitat» e dagli articoli 5 e 9 della direttiva «uccelli». Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» impongono l'adozione delle misure di conservazione per le zone speciali. L'applicazione dell'articolo 14b, paragrafo 3, della legge sulle foreste implicherebbe che in Polonia non è più necessario adottare e attuare le misure di conservazione in relazione a queste zone speciali.

Con il suo secondo motivo, la Commissione lamenta il fatto che alle organizzazioni per la tutela dell'ambiente non è stata garantita la possibilità di contestare le decisioni del Ministro dell'ambiente in forza delle quali vengono approvati i piani di gestione forestale, il che non è conforme alle disposizioni della Convenzione di Aarhus. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, prevede, infatti, che le decisioni relative ai piani e ai progetti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», debbano poter essere impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali da organizzazioni per la tutela dell'ambiente.


(1)  GU 1992, L 206, pag. 7

(2)  GU 2010, L 20, pag. 7