27.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 391/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 24 giugno 2021 — TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări
(Causa C-392/21)
(2021/C 391/13)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Appellante-ricorrente: TJ
Appellato-resistente: Inspectoratul General pentru Imigrări
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (1), debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista. |
2) |
Se con l’espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro/nell’adempimento delle mansioni lavorative. |
3) |
Se l’obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, riguardi esclusivamente l’acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l’ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo. |
4) |
Se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di «aumento per condizioni di lavoro gravose». |