31.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 206/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 15 marzo 2021 — Profi Credit Bulgaria EOOD / T.I.T.
(Causa C-170/21)
(2021/C 206/22)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Attrice: Profi Credit Bulgaria EOOD
Debitore nel procedimento principale: T.I.T.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti nei quali il debitore non è coinvolto fino al momento dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento da parte dell’autorità giurisdizionale, il giudice sia tenuto a verificare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, nel caso la ritenga tale, a disapplicare tale clausola. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il giudice nazionale sia tenuto a rifiutare in toto l’emanazione di una decisione giurisdizionale di ingiunzione di pagamento, qualora il titolo del beneficiario si basi in parte su una clausola contrattuale abusiva che concorre a determinare l’entità del diritto rivendicato. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione: se il giudice nazionale sia tenuto a rifiutare l’emanazione di una decisione giurisdizionale di ingiunzione di pagamento per la parte in cui il titolo del beneficiario si basa sulla clausola contrattuale abusiva. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il giudice sia tenuto — e, in caso affermativo, a quali condizioni — a tenere conto d’ufficio delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola, qualora siano disponibili informazioni di un pagamento basato sulla stessa, provvedendo, tra l’altro, a compensare tale pagamento con altri debiti insoluti derivanti dal contratto. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se il giudice nazionale sia vincolato alle disposizioni di un giudice di grado superiore, cui l’organo giurisdizionale sottoposto a controllo deve attenersi ai sensi della legislazione nazionale, allorché tali disposizioni non tengono conto delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).