10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/40


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Commissione

(Causa C-123/21 P)

(2021/C 182/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA e Caviro Distillerie Srl

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 nella causa T-541/18;

accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento impugnato (1) nella parte in cui riguarda la ricorrente o, in subordine, nella sua integralità, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia; e

condannare la convenuta e gli intervenienti alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-541/18; o

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca su alcuni o tutti i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, ove giustificato dallo stato degli atti; e

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: i punti 64, 65 e 74 della sentenza impugnata sarebbero viziati da un errore di diritto in quanto a tali punti si dichiara che la legittimità degli atti dell’Unione adottati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base (2) non può essere controllata alla luce del protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC (in prosieguo: il «protocollo di adesione»). In subordine, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto non si riconosce che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base costituisce un’eccezione all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base che può essere applicata specificamente alle importazioni dalla Cina nell’Unione solo in forza delle disposizioni di cui al paragrafo 15, lettera a), punto ii), e lettera d), del protocollo di adesione, e fintanto che tali disposizioni sono in vigore. L’utilizzo da parte della Commissione dell’Argentina come paese analogo, nella causa della ricorrente, sarebbe stato errato ai sensi sia del diritto dell’Unione sia del diritto dell’OMC. Tale approccio avrebbe condotto alla constatazione, da parte della Commissione, di un margine di dumping assai elevato per la ricorrente, mentre esso sarebbe stato del tutto assente se la Commissione avesse invece applicato alla ricorrente le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

Secondo motivo di impugnazione: le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 103, 106, da 109 a 112, 114, 116, 117, 120 e 121 della sentenza impugnata sarebbero viziate da un errore manifesto nell’applicazione del diritto nella misura in cui si dichiara che la Commissione non ha violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, né l’articolo 11, paragrafi 2 e 9, del regolamento di base, né tantomeno il suo dovere di diligenza e buona amministrazione nell’omettere di prendere in considerazione, nella sua valutazione dello stato dell’industria dell’acido tartarico dell’Unione, le prestazioni e le attività commerciali della Distillerie Mazzari, il più grande, redditizio e affermato produttore di acido tartarico dell’Unione, nonché il fatto che alcune decisioni di investimenti mal concepite di taluni produttori di acido tartarico dell’Unione abbiano inciso negativamente sulle loro prestazioni.

Terzo motivo di impugnazione: le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 138, 139, da 145 a 147, 150 e 152 della sentenza impugnata sarebbero viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto, nella misura in cui si dichiara che la Commissione non ha violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, né l’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, né tantomeno il suo dovere di diligenza e buona amministrazione nel rifiutare di tenere conto, nella propria valutazione della probabilità di reiterazione del pregiudizio, delle attività della Hangzhou Bioking, il più grande esportatore cinese di acido tartarico nell’Unione, nonché dell’impatto dei cambiamenti climatici e delle differenze che intercorrono tra gli usi finali dell’acido tartarico a seconda che sia prodotto in modo naturale o sintetico.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello statuire, ai punti 171 e da 173 a 177 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva divulgato tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali in tempo utile alla ricorrente nella presente causa. Se la Commissione avesse adempiuto i suoi obblighi derivanti dagli articoli 3, paragrafo 2, 11, paragrafo 2, 6, paragrafo 7, 19, paragrafi 2 e 4, e 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base nonché dagli articoli 6, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2, dell’accordo antidumping dell’OMC, la ricorrente avrebbe presentato alla Commissione osservazioni rilevanti e la vulnerabilità dell’Unione e la probabilità di reiterazione del pregiudizio conseguenti sarebbero state diverse e vantaggiose per la ricorrente.

In aggiunta, la ricorrente sostiene rispettosamente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, le sue censure relative 1) alla mancanza di una base giuridica per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base da parte del regolamento impugnato al punto 187 della sentenza impugnata; 2) allo stato dell’industria dell’acido tartarico dell’Unione al punto 188 della sentenza impugnata; e (3) alla probabilità di reiterazione del pregiudizio e alla rilevanza delle prestazioni della Hangzhou Bioking al punto 189 della sentenza impugnata. Tali censure avrebbero dovuto essere trattate, rispettivamente, nell’ambito dei motivi di ricorso primo e quarto dedotti dalla ricorrente nel ricorso dinanzi al Tribunale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).