22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/41


Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)

(Causa T-768/20)

(2021/C 62/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Standard International Management LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough QC, S. Wickenden, Barrister e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «The Standard» — Marchio dell’Unione europea n. 8 405 243

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2020 nel procedimento R 828/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso;

in subordine, qualora intervenga la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso,

dichiarare l’EUIPO e tale altra parte responsabili in solido di dette spese.

Motivi invocati

La decisione impugnata è viziata da quattro motivi principali, in particolare, la commissione di ricorso:

non avendo considerato che la pubblicità e le offerte di vendita dell’albergo e dei servizi accessori, ovvero quelli di cui alle classi 38, 39, 41, 43 e 44, dirette ai consumatori dell’Unione europea, costituissero un uso effettivo del marchio dell’Unione europea in circostanze in cui tali servizi erano resi negli Stati Uniti, è incorsa in un errore di diritto;

non avendo considerato che la pubblicità e la promozione dei servizi rilevanti fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo per tali servizi, è incorsa in un errore di diritto;

non avendo considerato che la pubblicità per l’apertura dell’albergo a Londra fosse rilevante, è incorsa in un errore di diritto, e

non avendo fornito alcuna motivazione, o una sufficiente, per giungere alla conclusione tratta, è incorsa in un errore di diritto.