21.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 443/23 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — LAICO / Consiglio
(Causa T-627/20)
(2020/C 443/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Libyan African Investment Co. (LAICO) (Tripoli, Libia) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (2); |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (3) e che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (4), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44; e |
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condannare il Consiglio alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio e della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, in quanto non sono soddisfatti i requisiti cumulativi per l’inserimento di entità nell’elenco a norma del considerando 3 della decisione 2015/1333. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo del Consiglio di riesaminare tutte le misure restrittive per garantire che esse continuino a contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi dichiarati. |
3. |
Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione. In particolare, la ricorrente sostiene che:
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE e del diritto a un ricorso effettivo. |