21.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 443/23


Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — LAICO / Consiglio

(Causa T-627/20)

(2020/C 443/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Libyan African Investment Co. (LAICO) (Tripoli, Libia) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (2);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (3) e che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (4), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44; e

condannare il Consiglio alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio e della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, in quanto non sono soddisfatti i requisiti cumulativi per l’inserimento di entità nell’elenco a norma del considerando 3 della decisione 2015/1333.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo del Consiglio di riesaminare tutte le misure restrittive per garantire che esse continuino a contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi dichiarati.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione. In particolare, la ricorrente sostiene che:

la LAICO è una società di proprietà dello Stato, diretta dall’assemblea generale dei suoi azionisti e dal suo consiglio di amministrazione;

il consiglio di amministrazione della LAICO è composto da professionisti altamente qualificati e con esperienza; e

le società madri della LAICO non sono sottoposte allo stesso tipo di restrizioni.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE e del diritto a un ricorso effettivo.


(1)  GU 2020, L 247, pag. 40.

(2)  GU 2015, L 206, pag. 34.

(3)  GU 2020, L 247, pag. 14.

(4)  GU 2016, L 12, pag. 1.