23.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/42


Ricorso proposto il 25 settembre 2020 — Clariant e Clariant International/Commissione

(Causa T-590/20)

(2020/C 399/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Clariant AG (Muttenz, Svizzera), Clariant International AG (Muttenz) (rappresentanti: F. Montag e M. Dreher, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2, lettera c), della decisione della Commissione C(2020) 4817 final del 14 luglio 2020 (caso AT.40410 — Ethylene), nei limiti in cui essa riguarda l’imposizione di un’ammenda di importo superiore a EUR 94 405 800;

in subordine, ridurre l’ammenda per un importo di EUR 155 769 000 imposta alle ricorrenti a norma dell’articolo 2, lettera c), della decisione della Commissione C(2020) 4817 final del 14 luglio 2020 a un importo proporzionato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione, derivante del mancato esercizio del potere discrezionale, in quanto la Commissione avrebbe applicato meccanicamente un aumento dell’ammenda per violazioni ripetute sulla base di una serie di (presunti) criteri standard senza tener conto delle circostanze della causa di cui trattasi.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato meccanicamente un aumento dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende senza tener conto delle circostanze della causa di cui trattasi e avrebbe omesso di esercitare il proprio potere discrezione.

3.

Terzo motivo, con cui si chiede al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda a un livello proporzionato, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.