10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/33


Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Dermavita Company / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM)

(Causa T-372/20)

(2020/C 262/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Company SARL (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo «JUVEDERM» — Marchio dell’Unione europea n. 2 196 822

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 877/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata riguardante il rigetto della domanda di decadenza del marchio dell’Unione europea n. 2 196 822 «JUVEDERM» per i prodotti contestati: «sostanze biocompatibili per uso medico per la riduzione delle rughe»;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in ogni fase della domanda di decadenza e del procedimento di ricorso, incluse le spese dei procedimenti dinanzi all’EUIPO e dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Erronea interpretazione della normativa applicabile, relativa alla valutazione della natura dei prodotti per i quali è stato usato il marchio;

Assenza di prove riguardanti l’uso del marchio da parte di terzi con il consenso del titolare del marchio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.