10.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 262/33 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Dermavita Company / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM)
(Causa T-372/20)
(2020/C 262/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dermavita Company SARL (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo «JUVEDERM» — Marchio dell’Unione europea n. 2 196 822
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 877/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione impugnata riguardante il rigetto della domanda di decadenza del marchio dell’Unione europea n. 2 196 822 «JUVEDERM» per i prodotti contestati: «sostanze biocompatibili per uso medico per la riduzione delle rughe»; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in ogni fase della domanda di decadenza e del procedimento di ricorso, incluse le spese dei procedimenti dinanzi all’EUIPO e dinanzi al Tribunale. |
Motivi invocati
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Erronea interpretazione della normativa applicabile, relativa alla valutazione della natura dei prodotti per i quali è stato usato il marchio; |
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Assenza di prove riguardanti l’uso del marchio da parte di terzi con il consenso del titolare del marchio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |