27.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/38


Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Mainova/Commissione

(Causa T-320/20)

(2020/C 247/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mainova AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Schalast, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, caso M.8871;

conformemente all’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, riunire il procedimento, per connessione sostanziale, con i ricorsi relativi alla stessa decisione M.8871, ai fini della decisione che definisce il giudizio;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione delle forme sostanziali

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato, nella decisione impugnata, le forme sostanziali. Tra queste rientrerebbero tutte le norme procedurali che dovevano essere rispettate nell’adozione dell’atto giuridico in questione. In particolare, la convenuta, ostacolando i diritti di partecipazione della ricorrente, avrebbe violato i principi generali del diritto dell’Unione. Essa avrebbe, segnatamente, ostacolato le possibilità di tutela giurisdizionale della ricorrente e le avrebbe illegittimamente negato qualsiasi accesso agli atti del procedimento.

2.

Secondo motivo: violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1)

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la convenuta, separando artificialmente il progetto di concentrazione, avrebbe violato i Trattati dell’Unione europea e le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni. Essa avrebbe, in particolare, ignorato le norme procedurali relative al diritto in materia di fusioni e, di conseguenza, non avrebbe tenuto conto, o non avrebbe tenuto conto correttamente, di circostanze rilevanti ai fini della decisione. Tra queste rientrerebbero, segnatamente, l’omessa considerazione del nesso giuridico, economico e fattuale dell’intero progetto di concentrazione, l’erronea qualificazione dell’operazione come Asset Swap, l’omessa considerazione degli effetti concorrenziali del corrispettivo della partecipazione della RWE AG nella E.ON SE in misura pari al 16,67 % nonché l’erronea valutazione degli effetti concorrenziali dell’operazione.

In particolare, la convenuta avrebbe omesso di procedere ad una definizione corretta del mercato. Inoltre, essa avrebbe applicato un margine di discrezionalità erroneo nel valutare gli effetti dell’operazione e avrebbe erroneamente valutato gli incentivi della RWE, derivanti dall’operazione, per trattenere deliberatamente le capacità di generazione. Al riguardo, la convenuta perverrebbe all’erronea conclusione secondo cui la concentrazione, da un lato, poteva essere esaminata separatamente e, dall’altro, non ha effetti pregiudizievoli sulla concorrenza a livello comunitario.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).