6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/35


Ricorso proposto il 12 maggio 2020 — CWS Powder Coatings / Commissione

(Causa T-279/20)

(2020/C 222/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CWS Powder Coatings GmbH (Düren, Germania) (rappresentanti: R. van der Hout, C. Wagner e V. Lemonnier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (1), nella parte riguardante la classificazione e l’etichettatura del biossido di titanio; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato l’articolo 53 quater del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), avendo adottato un atto legislativo per materie differenti.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la classificazione del biossido di titanio contenuta nel regolamento impugnato violerebbe le norme sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 53 bis, dell’articolo 37, paragrafo 5, e dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 3.6.2.2 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la modifica dell’allegato II del regolamento n. 1272/2008, relativa a miscele liquide contenenti biossido di titanio, non potrebbe fondarsi sull’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 bis di tale regolamento.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la modifica dell’allegato II del regolamento n. 1272/2008 relativa a miscele solide contenenti biossido di titanio non potrebbe fondarsi sull’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 bis di tale regolamento.

5.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di svolgere una valutazione d’impatto prima dell’adozione del regolamento impugnato.

6.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce che il regolamento impugnato violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto la classificazione di determinate particelle di biossido di titanio e la fissazione di obblighi di etichettatura non sarebbero idonee al raggiungimento dello scopo (tutela della salute) ed esisterebbero mezzi meno restrittivi.

7.

Con il settimo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione, nell’emanazione del regolamento impugnato, sarebbe incorsa in gravi errori di valutazione.

8.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione, mediante l’emanazione del regolamento impugnato, avrebbe superato i limiti delle competenze ad essa attribuite.

9.

Con il nono motivo, la ricorrente, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la Commissione, nell’emanazione del regolamento impugnato, possa definire essa stessa i criteri di classificazione o l’oggetto di una classificazione oppure che essa non avesse alcun margine per una valutazione d’impatto o per un’applicazione proporzionata, deduce che l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 53, paragrafo 1 e l’articolo 53 bis del regolamento n. 1272/2008 violerebbero l’articolo 290, paragrafi 1 e 2, TFUE. In tal caso, infatti, sarebbe contrario all’articolo 290 TFUE utilizzare l’atto di base (il regolamento n. 1272/2008) come riferimento per il regolamento impugnato.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU 2020, L 44, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU 2019, L 198, pag. 241).