27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/20 |
Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — JS / SRB
(Causa T-271/20)
(2020/C 247/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 14 giugno 2019, comunicata al ricorrente il 17 giugno 2019 e recante rigetto della sua domanda di assistenza del 2 maggio 2019; |
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annullare inoltre, se del caso, la decisione comunicata al ricorrente il 29 gennaio 2020, recante rigetto del suo reclamo del 14 settembre 2019; |
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disporre il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, che può essere stimato, ex aequo et bono, in EUR 20 000; |
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disporre inoltre il risarcimento del suo danno materiale quantificato e comprovato, stimato in EUR 77 408; |
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condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 2.1 della politica dell’SRB adottata con decisione della sessione plenaria dell’SRB del 29 novembre 2017 (1). |
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 7.3 della summenzionata politica dell’SRB. |
3. |
Terzo motivo: violazione del dovere di diligenza. Per quanto concerne la domanda di risarcimento, il ricorrente invoca l’illecito commesso dal convenuto, il danno subito e il nesso tra l’illecito e il danno. |
(1) Politica relativa alla protezione della dignità della persona e alla prevenzione delle molestie sessuali e psicologiche.