22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 4 dicembre 2020 — MK / Lufthansa CityLine GmbH
(Causa C-660/20)
(2021/C 62/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: MK
Resistente: Lufthansa CityLine GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una disposizione legislativa nazionale tratti i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell'allegato della direttiva 97/81/CE (1), qualora consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l'elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se sia compatibile con la clausola 4, punto 1, e con il principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell'allegato della direttiva 97/81, una disposizione di legge nazionale che consente di subordinare in modo uniforme il diritto ad una retribuzione aggiuntiva al superamento dello stesso numero di ore di lavoro per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno, se lo scopo della retribuzione aggiuntiva è quello di compensare un determinato carico di lavoro. |
(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).