15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid (Spagna) il 5 novembre 2020 — BFF Finance Iberia S.A.U. / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Causa C-585/20)

(2021/C 53/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid

Parti

Ricorrente: BFF Finance Iberia S.A.U.

Resistente: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Questioni pregiudiziali

Tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 1, 6 e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1):

1)

se l’articolo 6 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, l’importo di EUR 40 è dovuto per ciascuna fattura, purché la parte creditrice abbia individuato le fatture nelle proprie domande in via amministrativa e contenzioso amministrativa, oppure tale somma sia dovuta per ciascuna fattura in ogni caso, anche qualora siano state presentate domande congiunte e generiche.

2)

Come debba essere interpretato l’articolo 198, paragrafo 4, della legge 9/2017, che stabilisce un periodo di pagamento di 60 giorni in ogni caso e per tutti i contratti, prevedendo un periodo iniziale di 30 giorni per l’approvazione e un ulteriore periodo di 30 giorni per il pagamento, dal momento che [OR 12] l’articolo 23 della direttiva enuncia quanto segue:

«Lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario».

3)

Come debba essere interpretato l’articolo 2 della direttiva. Se l’interpretazione della direttiva consenta di ritenere che, nella base di calcolo degli interessi di mora che la medesima direttiva riconosce, sia compresa l’IVA dovuta sulla prestazione effettuata e il cui importo è incluso nella fattura, oppure si debba distinguere e determinare il momento in cui il fornitore effettua il versamento dell’imposta all’Amministrazione finanziaria.


(1)  GU 2011, L 48, pag. 1.