24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/41


Ricorso proposto il 4 aprile 2019– AZ/Commissione

(Causa T-196/19)

(2019/C 213/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AZ (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).