15.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/100 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ramazani Shadary/Consiglio
(Causa T-122/19)
(2019/C 139/102)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 13 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 13 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005; |
— |
dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.