15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/100


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-122/19)

(2019/C 139/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 13 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 13 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.