15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/82


Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)

(Causa T-100/19)

(2019/C 139/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L. Oliva Torras, SA (Manresa, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mecánica del Frío, SL (Cornellá de Llobregat, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario (Dispositivi di attacco per veicoli) — Disegno o modello comunitario n. 2217 588-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018 nel procedimento R 1397/2017-3

Conclusioni

La ricorrente rivolge al Tribunale le seguenti richieste.

Quanto alla causa di nullità, la ricorrente chiede che vengano confermate le conclusioni della commissione di ricorso su tale punto e che abbia luogo il procedimento di dichiarazione di nullità richiesto vertente sulle cause di nullità di un disegno comunitario in relazione a ciascuno degli articoli da 4 a 9 del regolamento su disegni e modelli comunitari «Requisiti per la protezione».

Quanto all’anteriorità su cui si basano le allegazioni vertenti sull’assenza di novità e di carattere individuale, secondo la ricorrente, la comparazione effettuata dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso soltanto sulla base dell’immagine A (rendering del catalogo) sarebbe erronea e la stessa chiede che venga effettuata la comparazione tenendo conto di tutti gli elementi di prova prodotti e di tutte le circostanze particolari del caso in esame.

Quanto al merito, assenza di novità del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare nullo il modello comunitario registrato, in quanto quasi identico e quindi consistente in un’imitazione sostanzialmente identica senza autorizzazione del disegno commercializzato dalla ricorrente. Di conseguenza, il modello comunitario registrato impugnato manca del requisito di novità necessario per ottenere la protezione mediante la registrazione di un disegno comunitario.

Quanto al merito, assenza di carattere individuale del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare nullo il disegno impugnato per assenza di carattere individuale rispetto ai disegni diffusi anteriormente dalla L. Oliva Torras, S.A., tenendo conto del poco margine di libertà creativa dovuto alla funzionalità tecnica del pezzo che deve essere montato in uno specifico motore di veicolo, delle caratteristiche dell’utilizzatore informato e delle somiglianze tra i pezzi messi a confronto.

Quanto al merito, esistenza di ipotesi di esclusione dalla protezione del modello comunitario registrato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento su disegni e modelli comunitari. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare nullo il modello comunitario registrato, perché ricade nel divieto di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in quanto l’aspetto del disegno è dettato esclusivamente dalla sua funzione tecnica e perché ricade nel divieto assoluto di cui all’articolo 4 del regolamento su disegni e modelli comunitari, in quanto costituisce una componente di un prodotto complesso.

Quanto al merito, violazione dell’articolo 9 regolamento su disegni e modelli comunitari da parte del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia confermare la decisione della commissione di ricorso su tale punto.

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, «Norme generali sulla ripartizione delle spese», la ricorrente chiede che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 5, 6, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.