15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/68


Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Broughton/Eurojust

(Causa T-87/19)

(2019/C 139/71)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Jon Broughton (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D.C. Coppens, avvocato)

Convenuta: Eurojust

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in virtù dell’articolo 270 TFUE, le decisioni impugnate di Eurojust 62/2018/AD del 20 novembre 2018, AD 2018-26 e AD 2018-27 del 4 maggio 2018, nonché la decisione di recupero del 4 maggio 2018;

dichiarare che il francese deve essere considerato la seconda lingua del ricorrente e il neerlandese la sua terza lingua;

dichiarare che il recupero disposto nei confronti del ricorrente è illegittimo, far cessare tale recupero e dichiarare che gli importi recuperati da Eurojust devono essere restituiti al ricorrente;

dichiarare che Eurojust deve ripristinare la situazione giuridica in cui il ricorrente si trovava prima delle decisioni impugnate;

condannare Eurojust alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, diretto contro tutte le decisioni impugnate, secondo il quale:

l’indagine non è stata condotta in maniera obiettiva e attenta;

il fatti su cui si basa la decisone non sono stati accertati sulla base di un’indagine attenta e imparziale;

la decisione è carente in fatto;

gli interessi del ricorrente non sono stati sufficientemente presi in considerazione, in violazione del principio della parità delle armi

2.

Secondo motivo, diretto contro le decisioni AD 2018-26 e AD 2018-27, secondo il quale

i fatti su cui si fonda la decisione non sono idonei a suffragarla;

i fatti sono stati accertati in maniera inesatta;

gli elementi di prova sono stati valutati in maniera inesatta.

3.

Terzo motivo, diretto contro la decisione di recupero, secondo il quale

la decisione è carente in fatto;

la decisione non è sufficientemente motivata.