3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/41 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 marzo 2019 — UO/Készenléti Rendőrség
(Causa C-211/19)
(2019/C 187/45)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: UO
Resistente: Készenléti Rendőrség
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione personale di tale direttiva è delimitato dall’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (2). |
2) |
In caso di risposta affermativa, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, debba essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non è applicabile agli agenti di polizia membri del personale professionista della Polizia di pronto intervento. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).