26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/95


Ricorso proposto il 26 settembre 2018 — Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen / Commissione

(Causa T-583/18)

(2018/C 427/125)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (Hannover, Germania) (rappresentante: avvocato C. Antweiler)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione del 12 luglio 2018 — C(2018) 4385 final, relativa al reclamo del ricorrente in materia di aiuti di Stato del 28 settembre 2016 — SA.46538 (2017/NN).

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede la declaratoria di nullità della decisione della Commissione del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final, relativa al suo reclamo riguardante aiuti di Stato con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 7a della legge sul traffico regionale della Bassa Sassonia (in prosieguo: la «NNVG») (caso SA. 46538 [2017/NN]) (GU 2018, C 292, pag. 1).

A sostegno del presente ricorso, il ricorrente deduce due motivi:

1.

Omessa notifica, in quanto norma sugli aiuti (violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE)

Nell’ambito del primo motivo di ricorso si fa valere che la disposizione di cui all’articolo 7a NNVG costituisce un nuovo aiuto, che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2.

Omessa notifica, in quanto disposizione generale (violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1))

Nell’ambito del secondo motivo di ricorso si afferma che la disposizione di cui all’articolo 7a NNVG costituirebbe una norma autonoma relativa alla compensazione finanziaria degli obblighi dell’economia sociale, che servirebbe a fissare tariffe di importo massimo per scolari, studenti, praticanti, per persone a mobilità ridotta e per tutte quelle persone che secondo l’indirizzo del Land Niedersachsen (Bassa Sassonia, Germania) dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/2007. Ne conseguirebbe che l’articolo 7a NNVG avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, essere comunicato alla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).