5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/38


Ricorso proposto il 16 agosto 2018 — Neda Industrial Group / Consiglio

(Causa T-490/18)

(2018/C 399/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Neda Industrial Group (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 6 giugno 2018, avente ad oggetto il mantenimento delle sanzioni a carico della ricorrente; e

condannare il Consiglio all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione del Consiglio del 6 giugno 2018, avente ad oggetto il mantenimento della ricorrente nell’elenco delle persone e entità menzionate all’allegato II della decisione 2010/413/PESC (1) e all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 (2).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata a causa di un errore di diritto.

Sotto questo profilo, la ricorrente afferma che il Consiglio non ha dimostrato che essa fornisce sostegno intenzionale ad attività rilevanti ai fini della proliferazione nucleare dell’Iran, il che costituisce asseritamente il motivo giuridico per l’inclusione della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Il ricorrente lamenta inoltre che la mancata comunicazione al ricorrente da parte del Consiglio di qualsiasi prova a sostegno di tale tesi costituisce violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata a causa di un errore in fatto.

Al riguardo, la ricorrente asserisce che, considerate le attività e i servizi che essa presta, non sussiste alcuna relazione con le entità sanzionate o con una qualsiasi attività nucleare.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata dovuta alla violazione del principio generale di proporzionalità.

Al riguardo, la ricorrente asserisce che la sua inclusione nell’elenco delle entità soggette a misure restrittive e il rifiuto di ritirare la ricorrente stessa da tale elenco non sono né appropriati né necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 267/2012, e hanno causato al ricorrente danni sproporzionati.


(1)  Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, 27.7.2010, pag. 39).

(2)  Regolamento (UE) del Consiglio del 23 marzo 2012, n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, 24.3.2012, pag. 1).