5.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 399/38 |
Ricorso proposto il 16 agosto 2018 — Neda Industrial Group / Consiglio
(Causa T-490/18)
(2018/C 399/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Neda Industrial Group (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 6 giugno 2018, avente ad oggetto il mantenimento delle sanzioni a carico della ricorrente; e |
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condannare il Consiglio all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione del Consiglio del 6 giugno 2018, avente ad oggetto il mantenimento della ricorrente nell’elenco delle persone e entità menzionate all’allegato II della decisione 2010/413/PESC (1) e all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 (2).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata a causa di un errore di diritto.
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata a causa di un errore in fatto.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata dovuta alla violazione del principio generale di proporzionalità.
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(1) Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, 27.7.2010, pag. 39).
(2) Regolamento (UE) del Consiglio del 23 marzo 2012, n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, 24.3.2012, pag. 1).