22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/27


Ricorso proposto il 9 agosto 2018 — Compañia de Tranvías de la Coruña / Commissione

(Causa T-485/18)

(2018/C 381/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Compañia de Tranvías de la Coruña, SA (A Coruña, Spagna) (rappresentante: J. Monrabà Bagan, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2018) 3780 final della Commissione europea, del 7 giugno 2018, relativa all’accesso ai documenti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata avrebbe violato requisiti procedurali fondamentali.

La decisione non fornisce una motivazione sufficiente per rifiutare l’accesso ovvero accordare un accesso limitato ai documenti in considerazione dell’assenza di collegamento tra i procedimenti invocati pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (cause riunite C-350/17 Mobit (1) e C-351/17 Autolinee Toscane (2)) e la domanda di accesso ai documenti.

Una motivazione sufficiente costituisce un requisito procedurale fondamentale a cui la Commissione europea deve sempre attenersi.

La carenza di motivazione comporta la violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, e, quindi, tale atto è da considerarsi nullo ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente, in subordine, sulla concomitanza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti il cui accesso è stato negato dalla decisione impugnata.

I documenti per i quali è stato richiesto l’accesso sono di interesse pubblico atteso che gli stessi agevolerebbero l’interpretazione di punti essenziali di regolamenti dell’UE relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia applicati in precedenza dalla Commissione europea.

Pertanto, anche laddove il Tribunale dovesse trovare un collegamento tra le cause riunite pendenti C-350/17 Mobit e C-351/17 Autolinee Toscane summenzionate e la domanda di accesso ai documenti, l’articolo 4, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (3) permette in ogni caso l’accesso ai documenti quando sussiste un interesse pubblico prevalente.

La rilevanza dei documenti costituisce un interesse pubblico prevalente non soltanto per la parte ricorrente ma anche per qualsiasi autorità o parte interessata che intenda applicare i regolamenti dell’Unione europea relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e, pertanto, l’accesso ai documenti dovrebbe essere accordato.


(1)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017 — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (GU 2017, C 330, pag. 4).

(2)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017 — Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (GU 2017, C 330, pag. 5).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).