Causa T-343/18: Ricorso proposto il 3 giugno 2018 — Tokin Corporation/Commissione
Ricorso proposto il 3 giugno 2018 — Tokin Corporation/Commissione
(Causa T-343/18)
2018/C 294/64Lingua processuale: l’ingleseParti
Ricorrente: Tokin Corporation (Sendai, Giappone) (rappresentanti: C. Thomas, T. Yuen e M. Perez, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 2, lettera f), della decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, nei limiti in cui infligge un’ammenda di EUR 5036000 alla TOKIN Corporation, in solido con la NEC Corporation; |
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fissare l’ammontare dell’ammenda inflitta alla TOKIN Corporation all’articolo 2, lettera f), di tale decisione, in solido con la NEC Corporation, a un livello inferiore; |
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annullare l’articolo 2, lettera g), di tale decisione nei limiti in cui infligge un’ammenda di EUR 8814000 alla TOKIN Corporation; |
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fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla TOKIN Corporation all’articolo 2, lettera g), di tale decisione a un livello inferiore; e |
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condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 ( 1 ) e il principio della parità di trattamento nel basarsi sul periodo 2011/12 quale periodo di riferimento per la determinazione del valore delle vendite da essa effettuate. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e il principio della responsabilità personale nell’applicare una riduzione, dovuta a circostanze attenuanti, all’importo di base dell’ammenda, anziché ridurre la percentuale di gravità utilizzata per calcolare l’importo di base, in relazione a un aspetto dell’infrazione per il quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile. |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).