201807060681994312018/C 259/603202018TC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180522454621

Causa T-320/18: Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — WD / EFSA


C2592018IT4510120180522IT0060451462

Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — WD / EFSA

(Causa T-320/18)

2018/C 259/60Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del 14 luglio 2017, adottata dal Direttore esecutivo dell’EFSA nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»). dalla quale risulta che la ricorrente non compare tra gli agenti promossi per l’esercizio di riclassificazione 2017;

annullare la decisione dell’AACC del 9 febbraio 2018 recante rigetto del reclamo della ricorrente del 10 ottobre 2017 contro la summenzionata decisione del 14 luglio 2017;

annullare la decisione datata 9 agosto 2017 (notificata il 10 agosto 2017), adottata dal direttore esecutivo dell’EFSA nella sua qualità di AACC, che nega il rinnovo del contratto di lavoro alla ricorrente;

annullare la decisione dell’AACC del 12 marzo 2018, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 10 novembre 2017 contro la summenzionata decisione del 9 agosto 2017;

ammettere il risarcimento dei danni subiti;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi riguardanti la decisione di mancato rinnovo del suo contratto.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della decisione dell’8 dicembre 2012«Employment contract management» adottata dall’EFSA.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere sentiti.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine e della «Work instruction» relativa al «Contract of Employment renewal process», adottata dall’EFSA.

5.

Quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su uno sviamento di potere.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione delle «Work instructions» e del dovere di sollecitudine.

La ricorrente deduce un motivo unico, riguardo alla decisione di non promuoverla, attinente alla violazione della decisione del 22 aprile 2008«Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were engaged», ad un errore manifesto di valutazione nonché alla violazione del divieto di discriminazione.