201806010111915512018/C 211/312142018TC21120180618IT01ITINFO_JUDICIAL20180327242521

Causa T-214/18: Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — Briois / Parlamento


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Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — Briois / Parlamento

(Causa T-214/18)

2018/C 211/31Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois 2017/2221(IMM) che adotta la relazione della commissione giuridica A8-0011/2018;

condannare il Parlamento europeo a versare a Steeve Briois la somma di EUR 35000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare il Parlamento europeo a versare a Steeve Briois la somma di EUR 5000 a titolo di spese ripetibili;

condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (in prosieguo: «il protocollo»), nei limiti in cui la dichiarazione del sig. Briois che ha dato luogo a procedimenti penali nel suo Stato membro di origine costituirebbe un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi di tale disposizione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo, in quanto il Parlamento avrebbe violato sia la lettera che lo spirito di tale disposizione adottando la decisione di revoca dell’immunità del sig. Briois e rendendo così quest’ultima viziata da nullità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Parlamento abbia violato il principio di parità nei suoi confronti rispetto a deputati che si trovavano in situazioni se non identiche, quantomeno analoghe e quest’ultimo avrebbe di conseguenza violato anche il principio di buona amministrazione che implica l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che una serie d’indizi consente di concludere nel senso di un caso evidente di fumus persecutionis nei suoi confronti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nei limiti in cui i diritti del ricorrente e il principio del contradditorio non sarebbero stati sufficientemente garantiti dall’audizione di quest’ultimo dinanzi alla commissione giuridica. Il ricorrente sostiene così che il fatto di non essere stato invitato a esprimersi in assemblea plenaria sulla revoca della sua immunità sarebbe non solo contrario ai principi generali del diritto, ma altresì in contrasto con il comune buon senso e con la maggior parte degli usi parlamentari.