26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/38


Ricorso proposto il 25 gennaio 2018 — VF/BCE

(Causa T-39/18)

(2018/C 112/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VF (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare il rapporto informativo 2016, come rivisto, del ricorrente e la sua revisione annuale degli stipendi e dei bonus (annual salary and bonus review; in prosieguo: l’«ASBR») del 24 maggio 2017, notificate lo stesso giorno;

annullare la decisione della BCE, in data 13 settembre 2017, di rigetto della domanda di riesame amministrativo del suo rapporto informativo 2016, come rivisto, e dell’ASBR;

annullare la decisione della BCE, in data 20 dicembre 2017, notificata al ricorrente il 21 dicembre 2017, di rigetto del procedimento di reclamo avverso il suo rapporto informativo 2016, come rivisto, e l’ASBR;

annullare la decisione, in data 6 marzo 2017, di non convertire il contratto del ricorrente;

annullare la decisione della BCE, in data 4 luglio 2017, di rigetto della domanda di riesame amministrativo della decisione di non convertire il suo contratto;

annullare la decisione della BCE, in data 15 novembre 2017, notificatagli il 21 novembre 2017, di rigetto della procedura di reclamo del ricorrente avverso la mancata conversione del suo contratto;

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente; e

condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.

Per quanto riguarda la decisione di non convertire il contratto:

eccezione di illegittimità della politica di conversione: violazione dell’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (in prosieguo: le «condizioni di impiego») e dell’articolo 2.0 dello statuto del personale (in prosieguo: lo «statuto») e violazione della gerarchia delle norme;

eccezione di illegittimità: l’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego e l’articolo 2.0 dello statuto violano la direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999 (1), relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e il considerando 6 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

la decisione di non convertire il contratto è stata adottata sulla base di una valutazione e di un’ASBR illegittime.

2.

Per quanto riguarda la valutazione:

irregolarità procedurale e assenza di dialogo;

violazione dell’obbligo di motivazione, violazione del principio di buona amministrazione e di diligenza e mancanza di informazione;

errori manifesti di valutazione.

3.

Per quanto riguarda la decisione ASBR:

eccezione di illegittimità degli orientamenti ASBR, violazione dell’obbligo di motivazione e violazione del principio della certezza del diritto;

mancanza della spiegazione dovuta in merito al contesto delle gratifiche salariali a favore del ricorrente, mancanza di trasparenza e violazione dell’obbligo di motivazione;

manifesto errore di valutazione.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).