4.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 82/6 |
Impugnazione proposta il 9 novembre 2018 dalla Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 settembre 2018, causa T-584/17, Primart/EUIPO
(Causa C-702/18 P)
(2019/C 82/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (rappresentante: J. Skołuda, radca prawny)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Bolton Cile España, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare, integralmente, la sentenza del Tribunale impugnata; |
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 22 giugno 2017 (R 1933/2016-4); |
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condannare l’EUIPO e la Bolton Cile España, S.A. a sostenere le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Commissione di ricorso, nonché condannare l’EUIPO a sostenere le spese del procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha commesso un errore nell’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (1) (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 (2)) e dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001), dichiarando gli argomenti della ricorrente relativi al carattere distintivo debole del marchio antecedente nell’opposizione irricevibile, sulla base del rilievo che sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale (punti da 87 a 90 della sentenza impugnata).
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(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1)
(2) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)