3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 aprile 2018 — Krak Vet Marek Batko sp. k. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-276/18)

(2018/C 311/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Krak Vet Marek Batko sp. k.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli obiettivi della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («direttiva IVA»), in particolare i requisiti di prevenzione dei conflitti di competenza tra Stati membri e della doppia imposizione, di cui ai considerando 17 e 62, e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (2), in particolare i considerando 5, 7 e 8 e gli articoli da 28 a 30, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una condotta di un’amministrazione finanziaria di uno Stato membro che, attribuendo a un’operazione una qualificazione diversa sia dall’interpretazione giuridica della stessa operazione e degli stessi fatti adottata dall’amministrazione finanziaria di un altro Stato membro, sia dalla risposta a una richiesta di un parere vincolante fornito da quest’ultima sulla base di tale interpretazione, nonché dalla conclusione — che le conferma entrambe — cui detta amministrazione perviene nell’accertamento fiscale effettuato, comporta una doppia imposizione del soggetto passivo.

2)

Nel caso in cui dalla risposta alla prima questione emerga che tale condotta non è contraria al diritto dell’Unione, se l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, alla luce della direttiva IVA e del diritto dell’Unione, possa determinare unilateralmente l’obbligo tributario, senza tenere in considerazione che l’amministrazione finanziaria di un altro Stato membro ha già confermato in diverse occasioni, inizialmente su istanza del soggetto passivo e in seguito nelle proprie decisioni a seguito di un accertamento, che tale soggetto passivo aveva agito legittimamente;

o se le amministrazioni finanziarie di entrambi gli Stati membri debbano cooperare e raggiungere un accordo, in forza del principio di neutralità fiscale e della prevenzione della doppia imposizione, affinché il soggetto passivo debba pagare [l’IVA] unicamente in uno di tali paesi.

3)

Nel caso in cui dalla risposta alla seconda questione emerga che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro può modificare unilateralmente la qualificazione fiscale, se le disposizioni della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che l’amministrazione finanziaria di un secondo Stato membro è obbligata a rimborsare al soggetto passivo tenuto al pagamento dell’IVA l’imposta fissata da tale amministrazione nella risposta a una richiesta di parere vincolante e versata con riferimento a un periodo che si è concluso con un accertamento, affinché si garantisca in tal modo sia la prevenzione della doppia imposizione sia il principio di neutralità fiscale.

4)

Come debba essere interpretata l’espressione contenuta nell’articolo 33, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva IVA, ai sensi della quale il trasporto è effettuato «dal fornitore o per suo conto». In particolare se tale espressione ricomprenda l’ipotesi in cui il soggetto passivo, in qualità di venditore su una piattaforma di commercio online, offre all’acquirente la possibilità di stipulare un contratto con una società di logistica con cui detto venditore collabora per operazioni diverse dalla vendita, laddove il compratore possa anche scegliere liberamente un altro vettore, diverso da quello proposto, e il contratto di trasporto sia concluso tra l’acquirente e il vettore, senza l’intervento del venditore.

Se assuma rilevanza ai fini interpretativi — tenendo conto soprattutto del principio di certezza del diritto — la circostanza per cui nell’anno 2021 gli Stati membri dovranno modificare la normativa di recepimento della summenzionata disposizione della direttiva IVA, affinché l’articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva si applichi anche in caso di collaborazione indiretta nella scelta del vettore.

5)

Se il diritto dell’Unione, e in particolare la direttiva IVA, debbano essere interpretati nel senso che i fatti in prosieguo menzionati, nel loro complesso o separatamente, assumono rilevanza per valutare se il soggetto passivo abbia instaurato tra le società indipendenti che effettuano la cessione, la spedizione o il trasporto dei beni, relazioni giuridiche intese a sfruttare la circostanza per cui l’imposizione dell’IVA è inferiore nell’altro Stato membro al fine di eludere l’articolo 33 della direttiva IVA e commettendo in tal modo un abuso di diritto:

5.1)

la società di logistica che effettua il trasporto ha un legame con il soggetto passivo e offre a quest’ultimo altri servizi, indipendenti dal trasporto;

5.2)

al contempo, il cliente può in qualsiasi momento ignorare la proposta del soggetto passivo, ossia quella di affidare il trasporto alla società di logistica con cui lo stesso ha un rapporto contrattuale, potendo affidare il trasporto a un altro vettore o prelevare le merci personalmente.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU 2010, L 268, pag. 1)