201807060261994522018/C 259/282602018CJC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180416192022

Causa C-260/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 16 aprile 2018 — Kamil Dziubak, Justina Dziubak / Raiffeisen Bank Polska SA


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 16 aprile 2018 — Kamil Dziubak, Justina Dziubak / Raiffeisen Bank Polska SA

(Causa C-260/18)

2018/C 259/28Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Attori: Kamil Dziubak, Justina Dziubak

Convenuta: Raiffeisen Bank Polska SA

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora l’effetto della dichiarazione di abusività — ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 1 ) — delle clausole contrattuali in cui sono determinate le modalità di esecuzione della prestazione (l’entità della stessa) sia la caducazione, sfavorevole per il consumatore, dell’intero contratto, se sia possibile colmare le lacune nel contratto non già in base ad una norma di natura suppletiva che sostituisca inequivocabilmente la clausola abusiva, bensì in base a disposizioni di diritto nazionale che prevedono l’integrazione degli effetti degli atti giuridici espressi nel suo contenuto mediante gli effetti risultanti secondo gli usi o l’equità (norme di convivenza sociale).

2)

Se l’eventuale valutazione delle conseguenze della caducazione dell’intero contratto debba essere effettuata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione oppure [di quelle esistenti] al momento in cui è insorta la controversia tra le parti riguardo all’efficacia di una data clausola (dal momento in cui il consumatore ne fa valere il carattere abusivo) e quale rilevanza abbia la posizione espressa dal consumatore nel corso di tale controversia.

3)

Se sia possibile mantenere in vigore le clausole che, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, costituiscono clausole contrattuali abusive nel caso in cui, al momento della decisione della controversia, far ricorso a tale soluzione risulti oggettivamente favorevole per il consumatore.

4)

Se il riconoscimento del carattere abusivo delle clausole contrattuali che stabiliscono l’importo e le modalità di esecuzione delle prestazioni ad opera delle parti possa portare ad una situazione in cui la configurazione del rapporto giuridico determinato sulla base del contenuto del contratto, una volta eliminate le clausole abusive, risulterà difforme dalla volontà delle parti per quanto concerne la prestazione principale delle stesse. In particolare, se il fatto che una clausola contrattuale è stata dichiarata abusiva significhi che è possibile continuare ad applicare le altre clausole contrattuali — delle quali non è stato eccepito il carattere abusivo — che definiscono la prestazione principale del consumatore e la cui configurazione stabilita dalle parti (la loro introduzione nel contratto) era indissolubilmente connessa con le clausole contestate dal consumatore.


( 1 ) GU L 95, pag. 29.