4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen (Svezia) il 20 marzo 2018 — CeDe Group AB / KAN Sp. z o.o. in liquidazione

(Causa C-198/18)

(2018/C 190/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: CeDe Group AB

Resistente: KAN Sp. z o.o. in liquidazione

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 (1) debba essere interpretato nel senso che si applica ad un’azione proposta dinanzi ad un giudice svedese dal liquidatore di una società polacca, soggetta in Polonia a procedura di insolvenza, nei confronti di una società svedese per il pagamento di merci fornite sulla base di un contratto concluso dalle due società anteriormente alla declaratoria dello stato di insolvenza.

2)

Se, in caso di soluzione affermativa alla prima questione, rilevi la circostanza che, nel corso dei procedimenti dinanzi ai due giudici, il liquidatore trasferisca il credito di cui trattasi ad altra società che subentri nel procedimento in luogo del curatore stesso.

3)

Se, in caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione, rilevi la circostanza che la società subentrata nel procedimento divenga successivamente insolvente.

4)

Se, nell’ipotesi in cui la resistente, in sede giurisdizionale, nella situazione esposta alla prima questione, opponga in via riconvenzionale alla domanda di pagamento del liquidatore la compensazione con un credito derivante dal medesimo contratto, tale compensazione rientri nella sfera d’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

5)

Se il rapporto intercorrente tra all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che l’articolo 6, paragrafo 1, si applichi soltanto nel caso d’inapplicabilità della compensazione di crediti in base alla legge dello Stato di apertura del procedimento, ovvero se l’articolo 6, paragrafo 1, possa trovare parimenti applicazione in fattispecie differenti, ad esempio nel caso in cui sussistano divergenze quanto all’applicabilità della compensazione di crediti tra gli ordinamenti giuridici in questione, oppure qualora non sussista alcuna divergenza tra gli ordinamenti medesimi, ma la richiesta di compensazione sia stata nondimeno respinta nello Stato di apertura del procedimento.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).