201806010281917502018/C 211/141762018CJC21120180618IT01ITINFO_JUDICIAL20180307111222

Causa C-176/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 marzo 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 marzo 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Causa C-176/18)

2018/C 211/14Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Resistente: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Questioni pregiudiziali

1)

Nell’ipotesi in cui un agricoltore abbia acquistato presso un vivaio (esercizio commerciale di terzi) piantoni di una varietà vegetale e li abbia piantati prima che producesse effetti la concessione della privativa per tale varietà, se l’attività posteriore realizzata dall’agricoltore, consistente nella raccolta dei successivi frutti degli alberi, per essere ricompresa nella sfera di applicazione dello ius prohibendi del paragrafo 2 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94 ( 1 ), richieda che siano soddisfatti i requisiti previsti nel paragrafo 3 di tale articolo, in quanto si ritiene di essere in presenza di prodotti del raccolto. Oppure se si debba intendere che tale attività di raccolta costituisca un atto di produzione o riproduzione della varietà che dà luogo a «prodotti del raccolto» il cui divieto da parte del titolare della varietà vegetale non richiede che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3.

2)

Se sia conforme al paragrafo 3 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94 un’interpretazione secondo la quale il sistema di tutela a cascata riguardi tutti gli atti menzionati nel paragrafo 2 che si riferiscano ai «prodotti del raccolto», inclusa la stessa raccolta, oppure solamente gli atti posteriori alla produzione di tale materiale del raccolto, quali il magazzinaggio e la sua commercializzazione.

3)

Se, nell’applicazione del sistema di estensione della tutela a cascata ai «prodotti del raccolto» ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94, perché sia soddisfatta la prima condizione, sia necessario che l’acquisto dei piantoni sia avvenuto dopo che il titolare abbia ottenuto la privativa comunitaria per la varietà vegetale, oppure se sia sufficiente che in tale momento il titolare godesse della tutela provvisoria, poiché l’acquisto è stato effettuato nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e il momento in cui iniziano a decorrere gli effetti della concessione della privativa per la varietà vegetale.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1944 L 227, pag. 1).