4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 27 febbraio 2018 — Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-161/18)

(2018/C 190/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Violeta Villar Láiz

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1)

Secondo il diritto spagnolo, per il calcolo della pensione di vecchiaia, alla base di calcolo determinata in funzione degli stipendi percepiti negli ultimi anni si applica una percentuale che viene fissata in base al numero degli anni di contribuzione maturati nel corso dell’intera vita lavorativa. Si chiede se si debba ritenere che una normativa nazionale, come quella contenuta negli articoli 247, lettera a), e 248, paragrafo 3, della Ley General de la Seguridad Social (legge sulla previdenza sociale) che riduce il numero degli anni riconosciuti ai fini dell’applicazione di detta percentuale nel caso di periodi lavorati a tempo parziale, sia contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1). In particolare, si chiede se in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima il numero degli anni di contribuzione considerati al fine di fissare la percentuale applicabile al calcolo della pensione di vecchiaia debba essere determinato allo stesso modo per i lavoratori a tempo pieno e per quelli a tempo parziale.

2)

Se si debba ritenere che una norma di diritto interno come quella controversa nel presente procedimento sia contraria anche all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di modo che il giudice nazionale è tenuto a garantire la piena efficacia della Carta e a disapplicare le disposizioni legislative di diritto interno controverse, senza dover chiedere o attendere che le stesse vengano previamente abrogate con l’intervento del legislatore o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.


(1)  GU 1979, L 6, pag. 24.