201805250161897562018/C 200/271242018CJC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL20180215212221

Causa C-124/18 P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2018 dalla Red Bull GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2017, nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15, Red Bull GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale


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Impugnazione proposta il 15 febbraio 2018 dalla Red Bull GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2017, nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15, Red Bull GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-124/18 P)

2018/C 200/27Lingua processuale:l’inglese

Parti

Ricorrente: Red Bull GmbH (rappresentanti: A. Renck, Rechtsanwalt, S. Petivlasova, abogada)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Marques, Optimum Mark sp. z o.o.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione impugnata del 30 novembre 2017 nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15,

annullare le decisioni della prima commissione di ricorso del convenuto del 2 dicembre 2014 nei procedimenti R 2037/2013-1 e R 2036/2013-1, e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione fornita dal Tribunale degli articoli 7, paragrafo 1, lettera a), e 4 RMC ( 1 ), nell’ambito dei marchi composti da combinazioni di colori (in prosieguo: «marchi di combinazioni di colori»), ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Il Tribunale ha irregolarmente imposto un requisito nuovo e sproporzionato per la rappresentazione grafica dei marchi di combinazioni di colori fondandosi sull’errata premessa che tali marchi siano, per loro natura, intrinsecamente meno precisi. In primo luogo, tale premessa è priva di fondamento giuridico e non risponde ad alcuno degli scopi stabiliti dalla normativa, e ha per effetto di discriminare in modo illegittimo e sproporzionato i marchi di combinazioni di colori rispetto a tutti gli altri tipi di marchi d’impresa, quali i marchi composti da un unico colore, i marchi denominativi, i marchi figurativi ed altri. In secondo luogo, i criteri stabiliti nella decisione impugnata contrastano con la natura dei marchi di combinazioni di colori in quanto tali, i quali, come chiaramente riconosciuto dalla Corte nella causa Libertel ( 2 ), non sono limitati nello spazio. La decisione impugnata limita di fatto il riconoscimento dei marchi di combinazioni di colori in quanto tali ai marchi a colori figurativi, di posizione o a motivi ripetuti. In terzo luogo, la decisione impugnata rende potenzialmente invalidi oltre l’85 % dei marchi di combinazioni di colori della stessa tipologia dei marchi controversi presenti nel registro del convenuto.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 7, paragrafo 1, lettera a), e 4 RMC a causa di un’interpretazione non corretta e inammissibile della sentenza Heidelberger Bauchemie ( 3 ) in quanto esso ha imposto tre requisiti cumulativi per la rappresentazione grafica dei marchi di combinazioni di colori, ossia i) le sfumature precise dei colori in questione, ii) le proporzioni dei colori in questione e iii) la disposizione nello spazio dei colori. Detti requisiti non erano essenziali ai fini di tale decisione, e hanno effetti sproporzionatamente severi unicamente sulla categoria o sulla classe di marchi o segni consistenti in combinazioni di colori o in segni di per sé a colori. Inoltre, il terzo requisito cumulativo, recentemente imposto, sarebbe giustificato dalla presunta «capacità intrinseca limitata dei colori di veicolare un significato preciso». Tuttavia, quest’ultima è stata finora valutata nell’ambito dell’esame di registrabilità relativo al carattere distintivo e non nell’ambito del requisito della rappresentazione grafica, il che significa che sin dall’inizio essa comporta la nullità della registrazione senza la possibilità di dimostrare il carattere distintivo acquisito o altrimenti di correggerlo. La decisione impugnata viola altresì l’articolo 4 RMC imponendo una descrizione «espressa» per il tipo di marchio in questione e limitando illegittimamente la definizione effettiva di tali marchi solo a quelli che hanno una disposizione nello spazio (in altre parole figurativa) che corrisponde al presunto effettivo utilizzo successivo del marchio.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento senza valutare e senza prendere in considerazione nella sua decisione che il primo marchio controverso è stato presentato prima della sentenza Heidelberger Bauchemie e tralasciando così la potenziale applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte nelle cause Lambretta ( 4 ) e Cactus ( 5 ). Esso ha altresì violato detto principio omettendo di procedere ad una valutazione complessiva delle fonti autorizzate ed affidabili, delle norme e disposizioni applicabili, della giurisprudenza dell’UE nonché degli orientamenti del convenuto per determinare se tutte le circostanze pertinenti del caso in esame potessero cumulativamente stabilire che il convenuto ha dato alla ricorrente assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, sulle quali la ricorrente si è basata rispettandone i termini, le quali hanno dato luogo a un fondato legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità non tenendo conto della sproporzione della cancellazione di entrambi i marchi controversi date le circostanze eccezionali della fattispecie. In particolare, il Tribunale non ha considerato che gli obiettivi della precisione e della chiarezza, nonché la certezza del diritto, potevano essere raggiunti se la ricorrente fosse stata invitata e ammessa a chiarire la descrizione di entrambi i marchi affinché essi rimanessero nel registro, anziché cancellando entrambe le registrazioni.

Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il regolamento di procedura applicando erroneamente l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento e condannando la ricorrente alle spese del procedimento. Le circostanze eccezionali della fattispecie e il principio di equità richiedono, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che la ricorrente non sia condannata a sopportare le spese del procedimento (e che le spese del procedimento siano a carico del convenuto).


( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

( 2 ) Sentenza del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244.

( 3 ) Sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384.

( 4 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern BV /EUIPO e Scooters India (Lambretta), C-577/14 P, EU:C:2017:122.

( 5 ) Sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO / Cactus SA (Cactus), C-501/15 P, EU:C:2017:750.