5.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 42/40


Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — Scania e a. / Commissione

(Causa T-799/17)

(2018/C 042/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scania AB (Södertälje, Svezia), Scania CV AB (Södertälje) e Scania Deutschland GmbH (Coblenza, Germania) (rappresentanti: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs e P. Hammarskiöld, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, e dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura, chiedendo alla Commissione di produrre le osservazioni scritte della DAF e dell’Iveco in merito alla comunicazione degli addebiti;

annullare la decisione della Commissione europea del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39824 — Autocarri) (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003;

in ogni caso, sostituire la sua valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda l’importo dell’ammenda e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003; e

condannare la Commissione alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dei diritti della difesa delle ricorrenti derivanti dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, dell’obbligo delle istituzioni dell’UE di effettuare un esame imparziale, derivante dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e del principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in quanto ha negato alla Scania l’accesso a nuovi potenziali elementi di prova a discarico contenuti nelle risposte della DAF e della Iveco alla comunicazione degli addebiti.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto in essa la Commissione ha ritenuto che gli scambi di informazioni all’interno della cerchia dei Test & Drive costituiscano un’infrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 296 TFUE in quanto non adeguatamente motivato rispetto all’asserito accordo o all’asserita pratica concordata sull’immissione nel mercato di tecnologie in materia di emissioni, nonché sull’errata applicazione, da parte della stessa, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto in essa la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata sui tempi dell’immissione nel mercato di tecnologie in materia di emissioni.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto in essa la Commissione non ha correttamente qualificato lo scambio di informazioni nella cerchia tedesca come un’infrazione «per oggetto».

6.

Sesto motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto, nel ritenere che l’ambito geografico della cerchia tedesca si estendesse a tutto lo Spazio economico europeo, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica.

7.

Settimo motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto, nel dichiarare che il comportamento individuato costituisce un’infrazione unica e continua e nell’accertare la responsabilità delle ricorrenti sotto tale profilo, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nonché dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto infligge un’ammenda relativamente ad una condotta prescritta e, in ogni caso, in quanto non ha tenuto conto del fatto che la condotta non era continuata.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, nonché sul fatto che il Tribunale deve, in ogni caso, ridurre l’importo dell’ammenda in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.