5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/40 |
Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — Scania e a. / Commissione
(Causa T-799/17)
(2018/C 042/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Scania AB (Södertälje, Svezia), Scania CV AB (Södertälje) e Scania Deutschland GmbH (Coblenza, Germania) (rappresentanti: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs e P. Hammarskiöld, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, e dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura, chiedendo alla Commissione di produrre le osservazioni scritte della DAF e dell’Iveco in merito alla comunicazione degli addebiti; |
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39824 — Autocarri) (in prosieguo: la «decisione impugnata»); |
— |
in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003; |
— |
in ogni caso, sostituire la sua valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda l’importo dell’ammenda e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003; e |
— |
condannare la Commissione alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dei diritti della difesa delle ricorrenti derivanti dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, dell’obbligo delle istituzioni dell’UE di effettuare un esame imparziale, derivante dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e del principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in quanto ha negato alla Scania l’accesso a nuovi potenziali elementi di prova a discarico contenuti nelle risposte della DAF e della Iveco alla comunicazione degli addebiti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto in essa la Commissione ha ritenuto che gli scambi di informazioni all’interno della cerchia dei Test & Drive costituiscano un’infrazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 296 TFUE in quanto non adeguatamente motivato rispetto all’asserito accordo o all’asserita pratica concordata sull’immissione nel mercato di tecnologie in materia di emissioni, nonché sull’errata applicazione, da parte della stessa, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto in essa la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata sui tempi dell’immissione nel mercato di tecnologie in materia di emissioni. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto in essa la Commissione non ha correttamente qualificato lo scambio di informazioni nella cerchia tedesca come un’infrazione «per oggetto». |
6. |
Sesto motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto, nel ritenere che l’ambito geografico della cerchia tedesca si estendesse a tutto lo Spazio economico europeo, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica. |
7. |
Settimo motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto, nel dichiarare che il comportamento individuato costituisce un’infrazione unica e continua e nell’accertare la responsabilità delle ricorrenti sotto tale profilo, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nonché dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto infligge un’ammenda relativamente ad una condotta prescritta e, in ogni caso, in quanto non ha tenuto conto del fatto che la condotta non era continuata. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, nonché sul fatto che il Tribunale deve, in ogni caso, ridurre l’importo dell’ammenda in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. |