Causa T-716/17: Ricorso proposto il 18 ottobre 2017 — Germanwings / Commissione
Ricorso proposto il 18 ottobre 2017 — Germanwings / Commissione
(Causa T-716/17)
2017/C 412/56Lingua processuale: il tedescoParti
Ricorrente: Germanwings GmbH (Köln, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione del 29/07/2016 ( 1 ) nella causa SA.33983 (ex 2012/NN) (ex 201l/NN) — Compensazione agli aereporti sardi per obblighi di servizio pubblico (Erogazione di servizi di interesse economico generale — SIEG), e precisamente:
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto non sussisterebbe alcun elemento di aiuto. La convenuta non avrebbe né esposto né dimostrato che il pagamento a favore della ricorrente comprende un aiuto. Quindi la convenuta si discosterebbe notevolmente dalla giurisprudenza e dalla propria prassi decisionale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che qualora si configurasse un aiuto, ciò non pregiudicherebbe né gli scambi tra gli Stati membri né distorcerebbe la concorrenza. La convenuta non avrebbe fornito una motivazione adeguata in merito all’incidenza che il presunto aiuto avrebbe sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza. In subordine la ricorrente deduce che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 ( 2 ) esisterebbe un aiuto «de minimis». |
( 1 ) Decisione (EU) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (notificata con il numero C(2016) 4862) (GU 2017, L 268, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1988/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU 2006, L 379, pag. 5)