23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/29


Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Repubblica di Lituania/Commissione europea

(Causa T-603/17)

(2017/C 357/38)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič e M. Palionis.)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1) nella parte in cui applica alla Lituania una rettifica finanziaria di un importo di EUR 4 207 894,93;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Applicando una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % di un importo di EUR 4 207 894,93 a motivo di carenze in controlli essenziali, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2) in quanto, nel determinare la portata della non conformità constatata, la natura dell’infrazione e il danno finanziario causato all’Unione europea:

1.

ha considerato a torto che la qualità dei controlli in loco effettuati in Lituania era inadeguata e che essa costituiva una carenza in un controllo essenziale poiché:

1.1.

ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 65/2011 (3) e, fondandosi su tale interpretazione, ha infondatamente constatato che durante i controlli in loco le autorità lituane avevano omesso di verificare se le domande di pagamento presentate dai beneficiari fossero corroborate da documenti contabili o da altri documenti idonei;

1.2.

ha erroneamente interpretato l’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 e, fondandosi su tale interpretazione, ha infondatamente constatato che durante i controlli in loco le autorità lituane avevano omesso di verificare la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico, in particolare, alle norme sugli appalti pubblici;

1.3.

ha erroneamente interpretato l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 e, fondandosi su tale interpretazione, ha accertato che gli ispettori incaricati dei controlli in loco non soddisfacevano il requisito secondo cui essi dovevano essere indipendenti dagli addetti ai controlli amministrativi sulla stessa operazione;

2.

ha ritenuto a torto che la qualità dei controlli sulla veridicità delle spese effettuate in Lituania costituisse una carenza in un controllo essenziale poiché:

2.1.

ha erroneamente interpretato l’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 e, fondandosi su tale interpretazione ha infondatamente constatato che la ragionevolezza dei costi dichiarati non era stata verificata adeguatamente;

2.2.

in ogni caso, ha infondatamente applicato una rettifica finanziaria del 5 % atteso che la portata accertata dell’eventuale non conformità del sistema di verifica della regolarità della spesa è nettamente inferiore;

3.

ha omesso di prendere in considerazione il danno effettivamente causato all’Unione europea con riferimento alle spese connesse al lavoro dei volontari e ha erroneamente ritenuto che non fosse stato adeguatamente verificato se i costi delle operazioni connesse a beni immobili soddisfacessero i requisiti, e ha errato, di conseguenza, nel constatare che vi era stata una carenza in un controllo essenziale poiché:

3.1.

ha indebitamente omesso di prendere in considerazione i dati forniti dalle istituzioni lituane concernenti gli accertamenti ordinati dall’Agenzia e effettuati da esperti indipendenti, durante i quali era stato accertato quale danno effettivo avrebbero potuto subire i fondi dell’Unione europea e l’importo di tale danno e anche quale danno fosse collegato a carenze nel sistema di controlli dei contributi in natura (lavoro volontario non retribuito), e ha applicato, in maniera ingiustificata, una rettifica finanziaria forfettaria del 5 %.

3.2.

ha erroneamente constatato che l’articolo 24, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 65/2011 non era stato osservato in sede di controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di verifica dei costi del progetto, segnatamente dei contributi in natura (beni immobili).


(1)  GU 2017, L 165, pag. 37.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(3)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale(GU 2011 L 25, pag. 8).