16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/43


Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Abdulkarim/Consiglio

(Causa T-559/17)

(2017/C 347/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 917/2017 del Consiglio del 29 maggio 2017 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, per quanto riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, per quanto riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti che sarebbe stato commesso dall’istituzione convenuta per aver ritenuto che il ricorrente abbia contribuito a sostenere il regime siriano. Sono pertanto addotti i seguenti argomenti contro quanto sarebbe stato sostenuto negli atti impugnati:

Il sig. Abdulkarim non potrebbe essere qualificato come «imprenditore di spicco»;

Non sarebbe collegato al regime, non avrebbe alcuna influenza su quest’ultimo e non comporterebbe un rischio reale di elusione delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria;

L’implicazione, nel passato, di quest’ultimo all’interno della Alkarim For Trade e della Industry L.L.C. o in altre società attive nel settore del petrolio, degli oli industriali, dei lubrificanti e dei grassi in Medio Oriente non potrebbe neanch’essa comportare che sia qualificato come «imprenditore di spicco»;

Non risiederebbe e, di conseguenza, non eserciterebbe alcuna attività in Siria.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto le misure adottate con gli atti impugnati avrebbero effetti tali che queste ultime dovrebbero essere considerate di per sé sproporzionate.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà e di svolgere un’attività professionale, in quanto le misure controverse avrebbero la conseguenza di impedire al ricorrente di godere pacificamente dei suoi beni e della sua libertà economica.

4.

Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati adottati allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati, vale a dire escludere dal mercato il ricorrente per favorire altri operatori su tale mercato e sarebbero dunque viziati da sviamento di potere.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe in realtà solamente formale e non sarebbe stata verosimilmente oggetto di alcuna riflessione da parte dell’istituzione convenuta.