30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/28


Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria

(Causa T-543/17)

(2017/C 369/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 del Syrian Healthcare Loan Agreement (accordo di prestito relativo al sistema sanitario siriano), in forza del suo diritto di surrogazione, che comprendono:

62 646 209,04 euro e 3 582 381,15 dollari americani (USD), ossia la somma dovuta all’UE al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo costituito dal più alto (per un periodo continuativo di un mese) tra (i) un tasso pari a quello dell’EURIBOR, maggiorato del 2 % (200 punti base) [ad eccezione delle erogazioni in USD, si applica un tasso pari a quello del LIBOR, maggiorato del 2 % (200 punti base)] e (ii) il tasso fisso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), sino alla data del pagamento;

ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca, condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 del Syrian Healthcare Loan Agreement, che comprendono:

62 646 209,04 euro e 3 582 381,15 USD, ossia la somma dovuta alla Banca al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo costituito dal più alto (per un periodo continuativo di un mese) tra (i) un tasso pari a quello dell’EURIBOR, maggiorato del 2 % (200 punti base) [ad eccezione delle erogazioni in USD, si applica un tasso pari a quello del LIBOR, maggiorato del 2 % (200 punti base)] e (ii) il tasso fisso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), sino alla data del pagamento;

ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento effettivo, incluse le spese del presente procedimento;

in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo dovuto all’UE o alla Banca, a seconda del caso, per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, che comprende:

il capitale e gli interessi di ciascuna rata;

gli interessi moratori, maturati ad un tasso annuo costituito dal più alto (per un periodo continuativo di un mese) tra (i) un tasso pari a quello dell’EURIBOR, maggiorato del 2 % (200 punti base) [ad eccezione delle erogazioni in USD, si applica un tasso pari a quello del LIBOR, maggiorato del 2 % (200 punti base)] e (ii) il tasso fisso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;

condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 del Syrian Healthcare Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 del Syrian Healthcare Loan Agreement.