18.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 309/36


Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — TP/Commissione

(Causa T-464/17)

(2017/C 309/48)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: TP (rappresentante: W. Limuti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare e revocare la decisione impugnata ed annullare ogni conseguente atto da esso discendente presupposto ed anche non conosciuto revocandosi ogni conseguente effetto di efficacia nei confronti del ricorrente e di effetto nella propria sfera giuridica e patrimoniale disponendo che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente previe le necessarie informazioni per far valere le proprie ragioni, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza;

Che venga disposto, in accoglimento del presente ricorso, il riconoscimento dei danno nelle more subiti dal funzionario ed in particolare non solo a titolo di danno patrimoniale ma anche non patrimoniale psico-fisico così per come rappresentato nella perizia medico-legale agli atti con riconoscimento di un danno esistenziale di medio grave entità, presenta un disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso, di tipo cronico provocato dal trauma subito in contesto lavorativo quantificabile nel 20 %.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione di rifiuto del reclamo presentato dal ricorrente, col quale veniva contestata la trattenuta, effettuata dall’Ufficio di Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (ufficio PMO) sul suo stipendio, a seguito della sentenza del Tribunale di Treviso, che ha dichiarato il divorzio tra il ricorrente e la sua ex-coniuge.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Violazione del diritto, posto a garanzia del funzionario, di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni.

2.

Violazione del diritto del ricorrente di ottenere le informazioni rilevanti per la sua difesa.

3.

Violazione del diritto del ricorrente di ottenere l’indicazione dei motivi per i quali non poteva ricevere le informazioni pertinenti.

4.

Violazione e falsa applicazione dell’Art. 7, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) e, in conseguenza, violazione del diritto alle informazioni in merito alla procedura in corso nei confronti del ricorrente e dell’obbligo di indicare i motivi delle decisioni.

5.

Violazione dell’Art. 24 dello Statuto e, in conseguenza, violazione del diritto del ricorrente di essere difeso e assistito dall’istituzione da attacchi di altre persone.

6.

Sussistenza di danno psico-fisico sulla persona del ricorrente e relativo nesso di causalità tra condotta dell’amministrazione e danno subito.


(1)  GU 2001 L 145, pag. 3.