24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/62


Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — British Airways/Commissione

(Causa T-341/17)

(2017/C 239/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: J. Turner, QC, R. O’Donoghue, barrister, e A. Lyle-Smythe, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo);

inoltre, o in subordine, e nell’esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto e/o ha violato le forme sostanziali adottando una decisione sull’infrazione che era basata su due valutazioni discordanti dei fatti e della normativa pertinenti, e che era di conseguenza incoerente, incompatibile con il principio della certezza del diritto e idonea a ingenerare confusione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dei propri obblighi ai sensi dell’articolo 266 TFUE adottando una misura volta a rimediare agli errori fondamentali riscontrati dal Tribunale nella sentenza T-48/11 attraverso la riadozione della decisione nei confronti della ricorrente, misura che ha aggravato tali errori anziché risolverli.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto e/o ha violato le forme sostanziali non avendo fornito una motivazione adeguata con riferimento all’inflizione di un’ammenda alla ricorrente. Secondo quest’ultima, l’imposizione dell’ammenda si basava sull’accertamento di un’infrazione che non figura nella misura in questione e che non concorda con quanto rilevato nella misura in questione. Inoltre, o in subordine, la ricorrente afferma che l’approccio della Commissione a tale riguardo eccedeva la sua competenza.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE ad asserite restrizioni della concorrenza riguardanti la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci su rotte in ingresso verso l’UE/il SEE. La ricorrente sostiene, inoltre, che una simile restrizione ricadeva al di fuori della portata territoriale dell’articolo 101 TFUE e/o dell’articolo 53 SEE.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nell’applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE al coordinamento sui supplementi per servizi di trasporto aereo da/verso determinati paesi, a causa dei regimi giuridici e regolamentari applicabili e dei loro effetti pratici, e sul fatto che la riduzione di ammenda applicata a tale proposito era arbitraria e inadeguata. La ricorrente deduce altresì che, ad ogni modo, con riferimento a taluni Stati la motivazione della Commissione è manifestamente inadeguata.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore concludendo che la ricorrente aveva partecipato a un’infrazione relativa al (mancato) pagamento di commissioni sui supplementi.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel determinare il «valore delle vendite» al fine di determinare le ammende nella decisione. Secondo la ricorrente, essa avrebbe dovuto stabilire che solo le entrate associate ai supplementi erano pertinenti, e avrebbe dovuto escludere il fatturato associato a servizi in ingresso verso l’UE/il SEE.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nell’affermare che la ricorrente era la nona aver richiesto un trattamento favorevole e, pertanto, poteva esserle riconosciuta solo una riduzione dell’ammenda del 10 %, sebbene la ricorrente fosse stata in realtà la prima a chiedere un trattamento favorevole dopo il richiedente l’immunità, e ad aver apportato un valore aggiunto significativo.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel valutare la data di inizio dell’infrazione della ricorrente. Secondo quest’ultima, la data di inizio pertinente era ottobre 2001, e le prove addotte per cercare di dimostrare una data diversa e precedente non soddisfano lo standard probatorio richiesto.