24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/53


Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Koninklijke Luchtvaart/Commissione

(Causa T-325/17)

(2017/C 239/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare integralmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo) per violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento, come illustrato nel primo motivo di ricorso, nonché per difetto di competenza in materia di trasporto aereo dagli aeroporti all’esterno del SEE agli aeroporti all’interno del SEE, come esposto nel secondo motivo di ricorso, e per violazione dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1), conformemente al quarto motivo di ricorso; o

in subordine, annullare l’articolo 1, paragrafi 2, lettera d), e 3, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui vi si dichiara che la ricorrente ha commesso un’infrazione nel settore del trasporto aereo dagli aeroporti all’esterno del SEE agli aeroporti all’interno del SEE, come spiegato nel secondo motivo di ricorso; e

annullare l’articolo 1, paragrafi 1, lettera d), 2, lettera d), 3, lettera d), e 4, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui si afferma che l’infrazione unica e continuata includeva il mancato pagamento di commissioni sui supplementi, come illustrato nel terzo motivo di ricorso; e

in subordine, qualora il Tribunale non annulli integralmente la decisione impugnata sulla base del primo, del secondo e del quarto motivo, esercitare la propria competenza estesa al merito per ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 3, lettere c) e d), della decisione impugnata, come richiesto nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso; infine

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento in caso di annullamento integrale o parziale della decisione impugnata da parte del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento.

La ricorrente deduce che la decisione impugnata viola il divieto di arbitrarietà, in quanto nel dispositivo di tale decisione non figurano imprese che, secondo la motivazione della medesima, hanno tenuto gli stessi comportamenti dei destinatari della decisione impugnata.

La ricorrente lamenta inoltre che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento, in quanto sanziona la ricorrente per un’infrazione e le infligge un’ammenda, esponendola a responsabilità civile, ed esclude allo stesso tempo dal dispositivo imprese che, secondo la motivazione di tale decisione, hanno tenuto gli stessi comportamenti dei destinatari della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di competenza in materia di trasporto aereo di merci da aeroporti all’esterno del SEE ad aeroporti all’interno del SEE.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonda, erroneamente, sull’assunto secondo cui l’infrazione unica e continuata relativa al trasporto aereo da aeroporti all’esterno del SEE ad aeroporti all’interno del SEE è stata attuata nel SEE.

La ricorrente deduce, inoltre, che la decisione impugnata si fonda, erroneamente, sull’assunto secondo cui l’infrazione unica e continuata relativa al trasporto aereo da aeroporti all’esterno del SEE ad aeroporti all’interno del SEE aveva un impatto sostanziale, immediato e prevedibile sulla concorrenza nel SEE.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omessa motivazione e su un errore manifesto di valutazione con riferimento all’affermazione secondo cui il mancato pagamento di commissioni sui supplementi costituisce un elemento separato dell’infrazione.

La ricorrente sostiene che i due assunti su cui la decisione impugnata si basa per qualificare il mancato pagamento di commissioni sui supplementi come elemento separato dell’infrazione sono contraddittori alla luce del contesto economico e regolamentare del settore interessato.

La ricorrente fa inoltre valere che il mancato pagamento di commissioni sui supplementi non può essere distinto dalle pratiche relative al supplemento carburante e al supplemento sicurezza e non costituisce un elemento separato dell’infrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’ammenda è in contrasto con i principi di legalità e di proporzionalità delle sanzioni ai sensi dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 101 TFUE e degli orientamenti sul calcolo delle ammende, oltre ad essere manifestamente errata.

La ricorrente afferma che il valore delle vendite della KLM Cargo al quale l’infrazione si riferisce è il valore dei supplementi carburante e sicurezza, e non l’intero fatturato della KLM Cargo.

Il valore delle vendite della KLM Cargo su cui si fonda l’importo di base dell’ammenda non dovrebbe includere le vendite della KLM Cargo al di fuori del SEE.

La riduzione del 15 % dell’ammenda in ragione dell’intervento governativo non corrisponde al livello di intervento governativo durante il periodo dell’infrazione.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).