24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/53 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Koninklijke Luchtvaart/Commissione
(Causa T-325/17)
(2017/C 239/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, annullare integralmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo) per violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento, come illustrato nel primo motivo di ricorso, nonché per difetto di competenza in materia di trasporto aereo dagli aeroporti all’esterno del SEE agli aeroporti all’interno del SEE, come esposto nel secondo motivo di ricorso, e per violazione dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1), conformemente al quarto motivo di ricorso; o |
— |
in subordine, annullare l’articolo 1, paragrafi 2, lettera d), e 3, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui vi si dichiara che la ricorrente ha commesso un’infrazione nel settore del trasporto aereo dagli aeroporti all’esterno del SEE agli aeroporti all’interno del SEE, come spiegato nel secondo motivo di ricorso; e |
— |
annullare l’articolo 1, paragrafi 1, lettera d), 2, lettera d), 3, lettera d), e 4, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui si afferma che l’infrazione unica e continuata includeva il mancato pagamento di commissioni sui supplementi, come illustrato nel terzo motivo di ricorso; e |
— |
in subordine, qualora il Tribunale non annulli integralmente la decisione impugnata sulla base del primo, del secondo e del quarto motivo, esercitare la propria competenza estesa al merito per ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 3, lettere c) e d), della decisione impugnata, come richiesto nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso; infine |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento in caso di annullamento integrale o parziale della decisione impugnata da parte del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul difetto di competenza in materia di trasporto aereo di merci da aeroporti all’esterno del SEE ad aeroporti all’interno del SEE.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’omessa motivazione e su un errore manifesto di valutazione con riferimento all’affermazione secondo cui il mancato pagamento di commissioni sui supplementi costituisce un elemento separato dell’infrazione.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’ammenda è in contrasto con i principi di legalità e di proporzionalità delle sanzioni ai sensi dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 101 TFUE e degli orientamenti sul calcolo delle ammende, oltre ad essere manifestamente errata.
|
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).