17.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 231/50 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Nosio/EUIPO (MEZZA)
(Causa T-314/17)
(2017/C 231/65)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MEZZA» — Domanda di registrazione n. 14 822 506
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1 marzo 2017 nel procedimento R 1518/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 43, 1 paragrafo, RMUE; |
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dichiarare ammissibile la limitazione proposta in classe 33, ovvero «bevande alcoliche, in particolare vini e spumanti, contenute in bottiglie e/o contenitori di capacità superiore o inferiore a 0,375 litri»; |
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accertare la violazione dell’articolo 75 RMUE; |
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accertare la decisione della Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO, nel procedimento R 1518/2016-5, resa il 1 marzo 2017 e notificata in data 23 Marzo 2017; |
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condannare l’EUIPO al rimborso delle spese e degli onorari del presente procedimento. |
Motivi invocati
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Violazione e non corretta applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1 del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione e non corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |