31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/30


Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Optile/Commissione

(Causa T-309/17)

(2017/C 249/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile) (Parigi, Francia) (rappresentanti: F. Thiriez e M. Dangibeaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare parzialmente il primo articolo della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 SA.26763 relativa ai presunti aiuti di Stato concessi alle società di trasporto pubblico della regione Île-de-France, ma solo nella parte riguardante la considerazione secondo cui il regime di aiuti introdotto dalla regione Île-de-France dal 1979 al 2008 costituisce un regime di aiuti nuovo «illegalmente attuato»;

in via subordinata, annullare parzialmente il primo articolo della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 SA.26763 relativa ai presunti aiuti di Stato concessi alle società di trasporto pubblico della regione Île-de-France nella parte in cui afferma che il regime di aiuti di Stato è stato «illegalmente attuato» tra maggio 1994 e il 25 dicembre 2008.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, con la sua decisione del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France [C (2017) 439 final] (nel prosieguo la «decisione impugnata»), ha considerato che il dispositivo in esame costituiva un regime di aiuti nuovo. A tale proposito, la ricorrente deduce quanto segue:

la violazione dell’articolo 1, lettera b), sub i), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (nel prosieguo «il regolamento n. 2015/1589»), dal momento che la base giuridica del regime in esame è precedente al Trattato di Roma;

il difetto di motivazione alla luce dell’articolo 1, lettera b), sub v), del regolamento n. 2015/1589;

l’errore di fatto e di diritto per quanto riguarda la data indicata di liberalizzazione del mercato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata qualifica il dispositivo quale regime di aiuti nuovo per il periodo dal 1994 al 1998. In tale contesto, la ricorrente deduce:

la violazione dei diritti procedurali delle parti e la violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha esteso l’ambito d’indagine al di là di quanto stabilito dalla decisione d’avvio;

la violazione dell’articolo 17 del regolamento n. 2015/1589, in quanto la Commissione ha ritenuto che una domanda di revoca proveniente da un privato interrompesse la prescrizione.