4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/25


Impugnazione proposta il 15 luglio 2017 dalla Meta Group Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 maggio 2017, causa T-744/14, Meta Group/Commissione

(Causa C-428/17 P)

(2017/C 293/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (rappresentante: A. Formica, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare e/o riformare la sentenza del 4 maggio 2017, Meta Group/Commissione, T-744/14, in quanto erronea ed infondata in diritto;

e, per l’effetto, accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti di sovvenzione FP5-6 e CIP per complessivi Euro 566.377,63, a titolo di contributi dovuti e non versati, nonché dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente;

e, conseguentemente, condannare la Commissione al pagamento, nei confronti della ricorrente, della predetta somma di Euro 566.377,63, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria;

nonché, condannare la Commissione al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, per la complessiva somma di Euro 815 000,00 o per la maggior somma che [la Corte] dovesse accertare all’esito del presente giudizio, oltre al maggior danno derivante dalla illiceità delle suddette compensazioni.

Motivi e principali argomenti

I.

Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1134 e 1135 del Codice civile Belga in tema di natura vincolante ed esecuzione in buona fede dei contratti. Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga in tema di interpretazione dei contratti. Falsa e/o erronea applicazione dei principi del diritto dell’Unione Europea in materia di efficacia vincolante del contratto, buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, certezza del diritto.

La sentenza impugnata, nel rigettare il terzo motivo di ricorso, ha violato le regole del Code civil Belga e del diritto Europeo in tema di natura vincolante dei contratti, laddove non ha riconosciuto alla clausola contenuta a pag. 47 dell’Addendum al contratto Ecolink+ efficacia obbligatoria tra le parti e laddove ha disconosciuto che il richiamo ivi contenuto alla Metodologia annessa al contratto non fosse riferibile alla Metodologia predisposta da META e trasmessa alla Commissione in data 21.12.2009.

II.

Falsa e/o erronea applicazione dell’art. II.20 della Guida FP6. Falsa e/o erronea applicazione dell’art. 179 Trattato di Funzionamento della UE in relazione ai programmi comunitari. Falsa e/o erronea applicazione degli articoli artt. 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga. Violazione del principio di non contraddizione.

La sentenza impugnata, nel rigettare il quarto e quinto motivo di ricorso, ha violato il principio di non contraddizione, i criteri della Guida FP6 e le regole del Code civil Belga in materia di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove, pur qualificando come non vincolanti le previsioni della Guida FP6, ne ha postulato la rigida ed indefettibile applicazione nella fattispecie dedotta in giudizio, con specifico riguardo ai costi relativi ai consulenti interni.

III.

Violazione dei principi del diritto processuale europeo in materia del diritto di difesa e completezza del contraddittorio. Violazione dell’art. 64 del Regolamento di procedura. Difetto assoluto di motivazione su un punto essenziale della controversia.

La sentenza gravata, nel respingere i primi due motivi di ricorso, ha violato i principi europei in tema di completezza del contraddittorio e diritto di difesa, nonché l’art. 64 del regolamento di procedura, in quanto ha omesso di valutare le argomentazioni giuridiche offerte dalla ricorrente nelle osservazioni al documento «Allegato E.4» depositato in giudizio dalla Commissione soltanto in occasione dell’udienza di discussione, recependo acriticamente quanto dedotto dalla controparte e motivando in modo insufficiente la propria decisione.

IV.

Falsa e/o erronea applicazione della Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes e delle Previsioni del Settimo Programma Quadro. Errore manifesto nella comprensione di un elemento determinante della fattispecie dedotta in giudizio.

La pronuncia avversata, nel respingere i primi due motivi di ricorso, inoltre, ha violato la Guida Finanziaria del Sesto Programma e ha travisato i fatti dedotti in giudizio, calcolando il monte ore rendicontato nel contratto Bridge in modo erroneo e fuorviante, ovverosia sulla base dell’assunto indi mostrato per cui il socio prestatore d’opera avrebbe lavorato ogni giorno del mese per otto ore consecutive unicamente sulle attività relative al suddetto contratto.

V.

Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga. Violazione del principio del diritto europeo del legittimo affidamento, in quanto applicabile anche alla parte privata coinvolta in rapporti contrattuali con il soggetto pubblico.

Nel respingere il sesto motivo di ricorso, la sentenza ha violato le regole civilistiche in materia di vincolatività dei contratti ed il principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, in quanto non ha riconosciuto che la condotta della Commissione, culminata con la stipula dell’Addendum, abbia determinato l’insorgere di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente sull’accettazione della Metodologia da quest’ultima predisposta.