4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/20


Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-399/17)

(2017/C 293/25)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in quanto aveva omesso di garantire che il materiale TPS-NOLO (Geobal), spedito dalla Repubblica Ceca a Katowice (Polonia), era stato nuovamente trasportato in Repubblica Ceca;

condannare Repubblica Ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il materiale TPS-NOLO (Geobal), trasportato dalla Repubblica Ceca alla Polonia, derivante da rifiuti pericolosi che provengono da una discarica (la laguna di Ostramo), depositato in un’altra discarica nella Repubblica ceca e classificato come catrame di scarto proveniente da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici, costituisce, secondo le autorità polacche, un rifiuto di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (in prosieguo: «il regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti»).

2.

Poiché la Repubblica ceca contesta la qualificazione della sostanza di cui trattasi come rifiuto, sulla base della registrazione di tale materiale ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE («REACH») (2), è sorta una situazione di conflitto, di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti, per aver previsto che il materiale in questione deve essere considerato quale rifiuto.

3.

La registrazione del materiale in conformità alla registrazione ai sensi del regolamento REACH non garantisce che l’uso della sostanza non produrrà un complessivo impatto dannoso sull’ambiente e sulla salute umana, o che la sostanza cessi automaticamente di essere considerata rifiuto. Qualora non esista alcuna decisione nazionale in base alla quale la sostanza di cui trattasi ha raggiunto uno status in cui un rifiuto cessa di essere tale, la registrazione di siffatta sostanza ai sensi del regolamento REACH potrebbe non essere considerata valida in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH.

4.

Poiché la sostanza in questione era stata trasportata oltre la frontiera senza notifica, tale trasporto deve essere considerato una «spedizione illegale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 35, lettera a), del regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti. In tal caso, l’autorità competente di spedizione è tenuta a raccogliere informazioni mediante una procedura adeguata al fine di garantire che i rifiuti interessati siano ripresi in conformità con l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, che la Repubblica ceca rifiuta senza alcuna giustificazione di effettuare. Tale obbligo non contrasta con l’articolo 128 del regolamento REACH, che garantisce la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli in forza dell’articolo 3 del regolamento REACH, in quanto i rifiuti sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di suddetto regolamento (v. articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH).


(1)  GU 2006, L 190, pag. 1.

(2)  GU 2006, L 396, pag. 1.