7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 maggio 2017 — Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov

(Causa C-324/17)

(2017/C 256/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

Ivan Gavanozov

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto nazionale e la giurisprudenza nazionale siano compatibili con l’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (1), nella parte in cui escludono l’impugnabilità, né direttamente mediante un rimedio contro le decisioni giudiziarie, né indirettamente mediante separata azione risarcitoria, delle ragioni di merito alla base di un ordine europeo d’indagine, avente ad oggetto la perquisizione in un’abitazione e in locali commerciali, il sequestro di determinati oggetti nonché l’ammissione dell’audizione di testimoni.

2)

Se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva, riconosca direttamente alle persone interessate il diritto di impugnare la decisione giudiziaria relativa all’ordine europeo d’indagine, sebbene il diritto nazionale non preveda alcun rimedio processuale in tal senso.

3)

Se l’imputato sia, in considerazione dell’articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e con l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, una persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva, qualora i provvedimenti di acquisizione di prove siano rivolti nei confronti di un terzo.

4)

Se la persona che abiti o utilizzi i locali, nei quali debbano essere eseguiti la perquisizione e il sequestro, ovvero la persona, che debba essere sentita come testimone, debba essere considerata quale persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva.


(1)  GU 2014, L 130, pag. 1.