28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 maggio 2017 — E.B./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

(Causa C-258/17)

(2017/C 283/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: E.B.

Amministrazione resistente: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) (in prosieguo: la «direttiva»), osti alla conservazione degli effetti costitutivi di una decisione amministrativa avente forza di giudicato per diritto nazionale ed emanata nel settore della normativa disciplinare riguardante i dipendenti pubblici (decisione disciplinare), con la quale sia stato disposto il collocamento a riposo del dipendente con riduzione dell’importo della pensione, allorché

con riguardo alla menzionata decisione amministrativa, al momento della sua emanazione, non fossero ancora in vigore disposizioni di diritto dell’Unione, in particolare la direttiva, laddove

una (ipotetica) decisione del medesimo tenore risulterebbe in contrasto con la direttiva, qualora la sua emanazione ricadesse ratione temporis nella sfera di applicazione della medesima.

2)

In caso di risposta affermativa, se, al fine di escludere discriminazioni,

a)

ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico, sia necessario, in base al diritto dell’Unione, considerare il dipendente non come collocato a riposo bensì come in attività nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della decisione amministrativa e l’età pensionabile del dipendente, stabilita per legge, oppure se

b)

sia sufficiente riconoscere come dovuto l’importo integrale della pensione spettante a seguito del collocamento a riposo nel momento indicato dalla decisione amministrativa.

3)

Se la risposta alla seconda questione dipenda dal fatto che il dipendente abbia cercato o meno di assumere di fatto una funzione attiva nel servizio federale prima di raggiungere l’età pensionabile.

4)

Nel caso in cui (eventualmente anche in funzione delle circostanze esposte nella terza questione) risulti sufficiente l’annullamento della riduzione percentuale della pensione:

se, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico anche per i periodi retributivi antecedenti alla diretta applicabilità della direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale, il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva debba essere necessariamente applicato dal giudice nazionale, in ossequio al principio del primato del diritto dell’Unione rispetto a norme nazionali con esso incompatibili.

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione: sino a quale momento si estendano tali «effetti retroattivi».


(1)  GU L 303, pag. 16.