3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2017 — Nova Kreditna banka Maribor, d.d./Repubblica di Slovenia

(Causa C-215/17)

(2017/C 213/28)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nova Kreditna banka Maribor, d.d.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98, come modificato dalla direttiva 2013/37 (versione consolidata), in considerazione di un approccio di armonizzazione minima, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale può consentire un accesso illimitato (assoluto) a tutte le informazioni risultanti da contratti vertenti su diritti d’autore e da contratti di consulenza, anche qualora questi siano definiti come segreto commerciale, e detta normativa preveda ciò soltanto in relazione ai soggetti sottoposti ad un’influenza dominante dello Stato, ma non anche per gli altri soggetti obbligati, e se sull’interpretazione influisca anche il regolamento (UE) n. 575/2013 con riguardo alle norme sulla divulgazione di informazioni, e segnatamente nel senso che l’accesso alle informazioni a carattere pubblico ai sensi della direttiva 2003/98 non può essere più ampio di quanto previsto dalle norme uniformi in materia di divulgazione di dati dettate dal citato regolamento.

2)

Se il regolamento n. 575/2013, considerato sotto il profilo delle norme sulla divulgazione di informazioni in relazione all’attività commerciale delle banche, e più precisamente gli articoli 446 e 432, paragrafo 2, di cui alla Parte Otto di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che tali norme ostano ad una normativa di uno Stato membro, la quale imponga ad una banca che si trova o si è trovata sotto l’influenza dominante di entità di diritto pubblico, di divulgare informazioni relative ai contratti conclusi per la fornitura di servizi di consulenza, di servizi di avvocati, di servizi di autori di opere dell’ingegno e di altri servizi di natura intellettuale, e più precisamente le informazioni riguardanti il tipo di negozio concluso, il partner contrattuale (per le persone giuridiche: la denominazione sociale o la ragione sociale, la sede, l’indirizzo commerciale), il valore del contratto, l’ammontare dei singoli pagamenti, la data di conclusione del contratto, la durata del rapporto negoziale e analoghi dati risultanti dagli allegati dei contratti — informazioni tutte venute in essere nel periodo di assoggettamento all’influenza dominante –, senza previsione di alcuna eccezione a tale obbligo e senza la possibilità di un bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad accedere ai dati e l’interesse della banca al mantenimento del segreto commerciale, nel caso in cui non venga in questione una fattispecie presentante elementi transnazionali.