11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 6 aprile 2017 — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek

(Causa C-176/17)

(2017/C 300/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Convenuto: Mariusz Wawrzosek

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2), in particolare gli articoli 17, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che un professionista (mutuante) proceda, nei confronti di un consumatore (mutuatario), al recupero del credito accertato in una cambiale [OR.2] debitamente compilata, nell’ambito di un procedimento di ingiunzione di cui alle disposizioni degli articoli 485, paragrafi 2 e segg., del k.p.c. (codice di procedura civile polacco), in combinato disposto con l’articolo 41 della legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori, le quali limitano il giudice nazionale ad effettuare il solo esame della validità dell’obbligazione cambiaria dal punto di vista del rispetto dei requisiti formali della cambiale, tralasciando il rapporto principale.


(1)  GU L 95, pag. 29;

(2)  GU L 133, pag. 66.